Art. 5. Ignoranza della legge penale.
Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.
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Art. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti...
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Art. 3. Obbligatorietà della legge penale
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato , salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana...
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Art. 2. Successione di leggi penali.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce...
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Art. 1 – Reati e pene: disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
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Titolo IV – Sezione I – Art.101
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
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TITOLO I – Rapporti civili – Art.28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile...
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TITOLO I – Rapporti civili – Art.27
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non...
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TITOLO I – Rapporti civili – Art.26
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
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TITOLO I – Rapporti civili – Art.25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto...
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