AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

by @ Redazione
AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono agenti di polizia giudiziaria (art.57 c.p.p.):
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a)il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
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b)i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
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c)le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55 c.p.p. nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.
POLIZIA LOCALE:
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Il personale della polizia locale, ai sensi della Legge 07/03/1986 n.65, legge quadro sulla polizia locale (municipale e provinciale), svolge funzioni di polizia giudiziaria con i seguenti limiti:
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a)territoriale, poiché la qualifica di P.G. come le altre funzioni (polizia stradale, pubblica sicurezza, ecc.) sono limitate al territorio dell’ente di appartenenza (art.5 Legge 07/03/1986 n.65);
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b)temporale, poiche la sola qualifica di P.G., a differenza delle altre (polizia stradale, pubblica sicurezza, ecc.) è limitata al periodo in cui il personale è in servizio (art.57 c.p.p.);
Ai sensi della legge quadro sulla polizia locale, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (art.5 Legge 07/03/1986 n.65) tutti gli operatori della Polizia locale, con esclusione comandante o responsabile del servizio o del Corpo e gli addetti al coordinamento e al controllo (ufficiali/istruttori e funzionari direttivi inquadrati nella
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