Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

CODICE DI PROCEDURA PENALE
– PARTE SECONDA –
LIBRO QUINTO – INDAGINI PRELIMINARI ED UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO IV – Attività ad Iniziativa della Polizia Giudiziaria

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti

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