Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
CODICE DI PROCEDURA PENALE – PARTE SECONDA – LIBRO QUINTO – INDAGINI PRELIMINARI ED UDIENZA PRELIMINARE TITOLO IV – Attività ad Iniziativa della Polizia Giudiziaria 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona...
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Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di...
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