Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
by @ Redazione
Aprile 10, 2019
in CODICE PROCEDURA PENALE, LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI ED UDIENZA PRELIMINARE, TITOLO IV - Attività ad Iniziativa della Polizia Giudiziaria
Nessun commento
22
CODICE DI PROCEDURA PENALE
– PARTE SECONDA –
LIBRO QUINTO – INDAGINI PRELIMINARI ED UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO IV – Attività ad Iniziativa della Polizia Giudiziaria
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti
Recommended Posts
Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato
Aprile 10, 2019
Art. 5. Competenze della corte di assise
Aprile 09, 2019
Art. 4. Regole per la determinazione della competenza.
Aprile 09, 2019
